Art. 52 — Premi di lavoro
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- A)Premio giornaliero. In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:
[2]Comandante di 1ª classe e direttore macchina di 1ª classe L. 975 Comandante e direttore macchina.............. " 920 Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe...................... " 730 Ufficiale navale e ufficiale macchinista......... " 620 1° nostromo, capo motorista e capo elettricista....... " 450 2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe......................... " 380 Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista.... " 360 Carpentiere, marinaio scelto e fuochista a. p........ " 340 Marinaio......................... " 300 Carbonaio......................... " 285
[3]Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico. Con provvedimento del direttore generale il premio giornaliero puo' essere maggiorato fino al 30 per cento nei riguardi del personale che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilita' amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo.
- B)Premio orario di presenza a bordo. Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:
[4]Comandante di 1ª classe e direttore macchina di 1ª classe......................... L. 145 Comandante e direttore macchina.............. " 145 Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchini- sta di 1ª classe................. " 125 Ufficiale navale e ufficiale macchinista......... " 120 1° nostromo; capo motorista e capo elettricista...... " 100 2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe....................... " 95 Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista.... " 85 Carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p........ " 75 Marinaio.......................... " 65 Carbonaio......................... " 55
- C)Premio supplementare per ora di servizio. Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:
[5]Comandante di 1ª classe e direttore macchina di 1ª classe........................... L. 120 Comandante e direttore macchina.............. " 120 Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchi- nista di 1ª classe..................... " 90 Ufficiale navale e ufficiale macchinista......... " 80 1° nostromo, capo motorista e capo elettricista...... " 55 2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe........................ " 45 Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista.... " 40 Carpentiere, marinaio scelto e fuochista a. p....... " 35 Marinaio.......................... " 25 Carbonaio......................... " 20
[6]In caso di soppressione di una o piu' corse programmate il premio supplementare per ora di servizio spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione della nave. All'Ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C) viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennita' per giornata di turno il cui importo sara' stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entita' media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 20 per cento dello stipendio iniziale mensile rapportato a giornata solare. Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennita' spetta nella misura del 50 per cento.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
