Art. 52 — Premi di lavoro
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- A)Compenso per particolari funzioni. Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilita' amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, puo' essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime: comandante e direttore di macchina................... L. 472 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina....... " 429 ufficiale navale e ufficiale di macchina............. " 399 nostromo, capo motorista e capo elettricista......... " 315 carpentiere, motorista ed elettricista............... " 294 marinaio e ingrassatore.............................. " 282 carbonaio............................................ " 270
[2]Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.
- B)Premio orario di presenza a bordo. Per ogni ora di presenza a bordo viene Corrisposto un premio nelle seguenti misure: comandante e direttore di macchina................... L. 255 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina....... " 240 ufficiale navale e ufficiale di macchina............. " 225 nostromo, capo motorista e capo elettricista......... " 195 carpentiere, motorista ed elettricista............... " 185 marinaio e ingrassatore.............................. " 150 carbonaio............................................ " 120
- C)All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresi' corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio. 6a Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennita' per giornata di turno il cui importo sara' stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata alla entita' media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile. Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennita' sara' stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore i i 50 per cento di quella di cui al precedente comma.
- D)Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86,comma settimo, dello stato giuridico. 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 9) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.
L. 9 gennaio 1978, n. 7
6aLa L. 9 gennaio 1978, n. 7, ha disposto (con l'art.3) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennita' giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sara' stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennita' pensionabile e indennita' integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno. A partire dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennita' di cui al precedente comma verra' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita', dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese."
Testo in vigore dal 1 febbraio 1978 al 14 luglio 1978
