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  • A)Compenso per particolari funzioni. Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilita' amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, puo' essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

[2]comandante e direttore di macchina................... L. 472 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina....... " 429 ufficiale navale e ufficiale di macchina............. " 399 nostromo, capo motorista e capo elettricista......... " 315 carpentiere, motorista ed elettricista............... " 294 marinaio e ingrassatore.............................. " 282 carbonaio............................................ " 270

[3]Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

  • B)Premio orario di presenza a bordo. Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto in premio nelle seguenti misure:

[4]Lire Comandante. Direttore di macchina................................... Primo ufficiale navale.................................. 580 Primo ufficiale di macchina............................. Primo ufficiale marconista.............................. Ufficiale navale........................................ Ufficiale di macchina................................... 425 Ufficiale marconista.....................................sp: Nostromo................................................ Capo motorista.......................................... 425 Capo elettricista....................................... Carpentiere............................................. Motorista............................................... 425 Elettricista............................................ Marinaio................................................ Ingrassatore............................................ 425 Carbonaio............................................... 425. 14

  • C)All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresi' corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio. 6a Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennita' per giornata di turno il cui importo sara' stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata alla entita' media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile. COMMA SOPPRESSO DALLA L.1 AGOSTO 1978, N. 448.
  • D)Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86,comma settimo, dello stato giuridico. 4 7
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 9) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

L. 9 gennaio 1978, n. 7

6a

La L. 9 gennaio 1978, n. 7, ha disposto (con l'art.3) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennita' giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sara' stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennita' pensionabile e indennita' integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno. A partire dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennita' di cui al precedente comma verra' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita', dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese."

D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206

7

Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.1, lettera c) che le misure del premio orario di presenza a bordo, stabilite al punto B) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono fissate come segue: comandante e direttore di macchina............ L. 550 primo ufficiale navale, primo ufficiale di macchina e primo ufficiale marconista................ L. 510 ufficiale navale, ufficiale di macchina e ufficiale marconista........................ L. 450 nostromo, capo motorista, capo elettricista........ L. 390 carpentiere, motorista, elettricista........... L. 370 marinaio e ingrassatore.................. L. 360 carbonaio......................... L. 290.

Decreto 4 febbraio 1983

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con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera B), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto C), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 legge 1° agosto 1978, n. 448) e' elevato: da L. 870 a L. 980 » » 640 a » 720".

Testo in vigore dal 8 aprile 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art52 · fonte su Normattiva