Art. 52 — Premi di lavoro
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[1]((A) Premio giornaliero. In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:
[2]Comandante e direttore di macchina......... L. 975 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina...." 830 Ufficiale navale e ufficiale di macchina......." 730 Nostromo, capo motorista e capo elettricista....." 450 Carpentiere, motorista ed elettricista........" 380 Marinaio e ingrassatore................" 340 Carbonaio......................." 300
[3]Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1 ottobre 1972 e di lire 600 dal 1 gennaio 1973)). Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette. Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico. Con provvedimento del direttore generale il premio giornaliero puo' essere maggiorato fino al 30 per cento nei riguardi del personale che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilita' amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo. ((B) Premio orario di presenza a bordo. Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure: Comandante e direttore di macchina......... L. 145 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina... " 135 Ufficiale navale e ufficiale di macchina...... " 125 Nostromo, capo motorista ed elettricista...... " 100 Carpentiere, motorista ed elettricista....... " 95 Marinaio e ingrassatore............... " 75 Carbonaio...................... " 60
- C)Premio supplementare per ora di servizio. Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure: Comandante e direttore di macchina......... L. 120 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina... " 100 Ufficiale navale e ufficiale di macchina...... " 90 Nostromo, capo motorista e capo elettricista.... " 55 Carpentiere, motorista ed elettricista....... " 45 Marinaio e ingrassatore............... " 35 Carbonaio..................... " 20)) In caso di soppressione di una o piu' corse programmate il premio supplementare per ora di servizio spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione della nave. ((All'ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C), viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennita' per giornata di turno il cui importo sara' stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entita' media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile. Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennita' sara' stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974
