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Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennita' nelle seguenti misure: Comandante e direttore di macchina.......... L. 200 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina.... " 130 Ufficiale navale e ufficiale di macchina....... " 110 Nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 55 Carpentiere, motorista ed elettricista........ " 45 Marinaio e ingrassatore................ " 35 Carbonaio....................... " 25 Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennita' di manovra e' maggiorata dell'80 per cento. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R 11 maggio 1976, n. 270

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Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art.7) ha disposto che le misure dell'indennita' di manovra di cui all'art. 54 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni,sono stabilite come segue, per ogni traversata: Comandante e direttore di macchina.......... L. 365 primo ufficiale navale e primo ufficiale di macchina.. " 277 Ufficiale navale e ufficiale di macchina....... " 257 Nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 183 Carpentiere, motorista ed elettricista........ " 155 Marinaio e ingrassatore................ " 127 Carbonaio....................... " 117 Per i marinai addetti ai servizi di plancia la indennita' di manovra e' maggiorata del 30 per cento. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art54 · fonte su Normattiva