Art. 54 — Indennità di manovra
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((Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennita' nelle seguenti misure: Comandante e direttore di macchina.......... L. 200 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina.... " 130 Ufficiale navale e ufficiale di macchina....... " 110 Nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 55 Carpentiere, motorista ed elettricista........ " 45 Marinaio e ingrassatore................ " 35 Carbonaio....................... " 25 Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennita' di manovra e' maggiorata dell'80 per cento)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 3 giugno 1976
