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[1]Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennita' nelle seguenti misure:

[2]Comandante di 1ª classe e direttore di macchina di 1ª classe....................... L. 200 Comandante e direttore di macchina............ " 200 Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchi- nista di 1ª classe.................... " 110 Ufficiale navale e ufficiale macchinista......... " 95 1° nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 55 2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe....................... " 45 Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista... " 45 Carpentiere, marinario scelto e fuochista a. p...... " 35 Marinaio......................... " 25 Carbonaio........................ " 25

[3]Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennita' di manovra e' maggiorata dell'80 per cento.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art54 · fonte su Normattiva