Art. 54 — Indennità di manovra
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[1]Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennita' nelle seguenti misure:
[2]Comandante di 1ª classe e direttore di macchina di 1ª classe....................... L. 200 Comandante e direttore di macchina............ " 200 Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchi- nista di 1ª classe.................... " 110 Ufficiale navale e ufficiale macchinista......... " 95 1° nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 55 2° nostromo, motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe....................... " 45 Carpentiere di 1ª classe, motorista ed elettricista... " 45 Carpentiere, marinario scelto e fuochista a. p...... " 35 Marinaio......................... " 25 Carbonaio........................ " 25
[3]Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennita' di manovra e' maggiorata dell'80 per cento.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
