Art. 65 — Premio di maggior produzione
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[1]I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento delle seguenti paghe base determinate in relazione agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1968, attraverso opportuni coefficienti di adeguamento differenziati per qualifica ed utilizzazione:
[2]Qualifiche o utilizzazioni Paghe base orarie
[3]Operaio specializzato capo gruppo....... L. 365 Operaio specializzato............... " 345 Operaio qualificato di 1ª classe e operaio qualificato.............. " 300 Caposquadra manovali................ " 245 Manovale...................... " 200
[4]Fino al 31 dicembre 1970 il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e' autorizzato a disporre le opportune variazioni alle misure delle paghe base sino ad un limite massimo del 10 per cento, allo scopo di assicurare parita' di guadagno in caso di riduzione della durata dell'orario settimanale di lavoro delle maestranze. A decorrere dal 2 gennaio 1971,qualora siano in vigore stipendi tabellari diversi da quelli previsti dal 1°gennaio 1969 la paga base oraria per il personale operaio va commisurata ad una aliquota in nessun caso superiore alla trecentosessantacinquesima parte dell'85 per cento ed a 67 per cento di quella dell'operaio qualificato. Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso e', comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parita' di presenza nel mese. Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal Direttore generale.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 8 gennaio 1971
