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[1]I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento delle seguenti paghe base determinate in relazione agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1968, attraverso opportuni coefficienti di adeguamento differenziati per qualifica ed utilizzazione:

[2]Qualifiche o utilizzazioni Paghe base orarie

[3]Operaio specializzato capo gruppo....... L. 365 Operaio specializzato............... " 345 Operaio qualificato di 1ª classe e operaio qualificato.............. " 300 Caposquadra manovali................ " 245 Manovale...................... " 200

[4]Fino al 31 dicembre 1970 il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e' autorizzato a disporre le opportune variazioni alle misure delle paghe base sino ad un limite massimo del 10 per cento, allo scopo di assicurare parita' di guadagno in caso di riduzione della durata dell'orario settimanale di lavoro delle maestranze. ((A decorrere dal 2 gennaio 1971 la paga base oraria dell'operaio qualificato va commisurata ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95% della piu' elevata classe di stipendio annuo iniziale ragguagliata ad ora. La paga base cosi' determinata e' maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo, e' ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale)). 1 Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso e', comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parita' di presenza nel mese. Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal Direttore generale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079

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Il D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079 ha disposto(con l'art. 39, comma 1) che le modifiche apportate all'art. 65, comma 3 avranno effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 28 marzo 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art65 · fonte su Normattiva