Art. 65 — Premio di maggior produzione
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((A)I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che e' commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95 per cento della piu' elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora. La paga base cosi' determinata e' maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; e' ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale. Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso e', comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parita' di presenza nel mese. Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, puo' disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento.
- B)Al personale di cui al precedente punto A) viene inoltre corrisposto per ogni giornata di presenza un compenso di lire 540 dal 1 ottobre 1972 e di lire 600 dal 1 gennaio 1973. Detto compenso e' maggiorato del 20 per cento per i dipendenti che osservano l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079
1Il D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079 ha disposto(con l'art. 39, comma 1) che le modifiche apportate all'art. 65, comma 3 avranno effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974
