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((I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che e' commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della piu' elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora. La paga base cosi' determinata e' attribuita anche all'operaio specializzato ed e' aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; e' ridotta del 19 per cento per ii capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale. Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso e' comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parita' di presenza nel mese. Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, puo' disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento)). 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079

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Il D.P.R. 28 dicembre 1970,n.1079 ha disposto(con l'art. 39, comma 1) che le modifiche apportate all'art. 65, comma 3 avranno effetto dal 1 luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 13) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 9 maggio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art65 · fonte su Normattiva