Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 26 — Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio
La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e' dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
