Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 24 — Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori

Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi dei porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta e' pagata una sola: volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa, di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed e' liquida a con il criterio indicato nell'articolo 7. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 24 dicembre 2012

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con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita': a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato; c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".

Testo vigente dal 6 gennaio 2013

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art24 · fonte su Normattiva