Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 13 — Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio
- a)le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
- b)le navi da guerra;
- c)le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
- d)le navi in disarmo;
- e)le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
- f)le navi porta-cavi;
- g)le navi ospedale;
- h)le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
- i)le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
- l)le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.
Testo vigente dal 23 febbraio 1963
