Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 13 — Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio

  • a)le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate
  • b)le navi da guerra;
  • c)le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
  • d)le navi in disarmo;
  • e)le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare
  • f)le navi porta-cavi;
  • g)le navi ospedale;
  • h)le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
  • i)le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'articolo 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
  • l)le navi di proprieta' dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art13 · fonte su Normattiva