Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 27 — Indicazione soggette alla tassa di sbarco e relative aliquote

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Sulle merci provenienti dall'estero che vengono sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

  • a)lire 10 per fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;
  • b)lire 20 per i materiali da costruzione muraria;
  • c)lire 30 per i cereali;
  • d)lire 65 per le altre merci.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art27 · fonte del testo