Art. 30 — Provenienza e destinazione e classe dei passeggeri
Articolo abrogato dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422.
Abrogato dal 1 gennaio 2001
Articolo abrogato dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422.
Abrogato dal 1 gennaio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1963 al 1 gennaio 2001. 167 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I passeggeri che sbarcano o si imbarcano nei porti di Genova, Napoli e Trieste sono soggetti al pagamento di una tassa per lo sbarco o l'imbarco nella seguente:
tolto: a) lire 400 se di prima classe e lire 160 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra ed al Canale di Suez ed in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara ed il Mar d'Azot;
tolto: b) lire 1200 se di prima, classe e lire 400 se di seconda classe quando provengano o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo come sopra delimitato o a porti del Mar Rosso;
tolto: c) lire 2400 se di prima classe e lire 800 se di seconda, classe quando provengano siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati;
tolto: d) lire 40, 80 e 200; se di terza classe, o emigranti, nei tre casi suddetti. La tassa suddetta avra' vigore nel porto di Genova fino al 30 giugno 1984.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 422
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art30 · fonte del testo