Le merci importate o esportate dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione o d'esportazione - eccettuati quelli rappresentanti la retribuzione per servizi resi - e non sono soggette a divieti e restrizioni ne' all'importazione ne' all'esportazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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