Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 31 — Trasbordo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1963 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →
I viaggiatori muniti di biglietto cumulativo, in caso di trasbordo, sono soggetti al pagamento di una sola delle due tasse di sbarco o di imbarco, nella misura stabilita per il maggiore percorso.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 1 gennaio 2001
