Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 41 — Particolari esenzioni nel porto di Civitavecchia

((Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 31 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna. Sono esenti altresi' dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1969, n. 165

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La L. 2 aprile 1969, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'esenzione per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Testo vigente dal 21 maggio 1969

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art41 · fonte su Normattiva