Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 37 — Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
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L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facolta' di applicare una tassa, non, superiore a lire 15 per ogni tonnellata medica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure. La tassa suddetta e' applicabile lino al 31 dicembre 1965.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 15 gennaio 1966
