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Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, e' dovuta una indennita' di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I. Salvo il disposto del successivo art. 5, l'indennita' di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse. Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennita' di specializzazione e' corrisposta a decorrere dal 1 agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennita' medesima e' corrisposta a decorrere dal 1 maggio 1948.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 9 ottobre 2010
