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Il comando generale dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35° anno di eta' e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. Il suindicato limite di eta' non si applica ai militari dell'Arma richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver compiuto l'eta' prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010
