Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano gia' chiesto ed ottenuto giudizio di idoneita' ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneita' al l'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).
Testo vigente dal 5 maggio 1953
