Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano gia' chiesto ed ottenuto giudizio di idoneita' ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneita' al l'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).

Testo vigente dal 5 maggio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art5 · fonte del testo