La Commissione propone al Ministro per la pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti la idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale da ciascuno di essi richiesta. Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneita' per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione puo' proporre, a suo giudizio, che l'idoneita' sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Testo vigente dal 5 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art8 · fonte del testo