La Commissione propone al Ministro per la pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti la idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale da ciascuno di essi richiesta. Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneita' per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione puo' proporre, a suo giudizio, che l'idoneita' sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.
Testo vigente dal 5 maggio 1953
