Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre:

  • a)titoli e documenti comprovanti l'attivita' professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneita';
  • b)titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione. I richiedenti devono fornire la prova di avere esercitato alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, da almeno tre anni consecutivi, la professione, mediante l'esibizione dei titoli e documenti.

Testo vigente dal 5 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art4 · fonte del testo