La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o non ottenere il giudizio di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' professionale da lui indicato. Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sara' sottoposto ad una prova di esame indicata preventivamente dalla Commissione. Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il presidente e due dei componenti oltre il funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica, istruzione indicato nell'articolo precedente. La Commissione decide a maggioranza. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo vigente dal 5 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art7 · fonte del testo