Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art23 · fonte del testo