L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art65 · fonte del testo