La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, e' esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purche' investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attivita' prevista nel precedente comma. Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresi' la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse. L'esenzione e' applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente. Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente. La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima. 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] e' prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalita' indicate nei citati articoli".

L. 10 febbraio 1989, n. 48

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...] e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1989".

L. 9 gennaio 1991, n. 9

5

La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...]e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995".

Testo vigente dal 31 gennaio 1991

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1989 al 31 gennaio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1991, n. 9

    La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, [...]e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art34 · fonte del testo