Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1967 al 12 agosto 1973. Leggi il testo vigente →

Entro i termini indicati nel penultimo comma dello articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge. Dette aree devono avere i requisiti prescritti dallo articolo 19.

Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 12 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art6 · fonte del testo