Art. 19 — COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9
L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge. I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi. La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)).
Testo vigente dal 31 gennaio 1991
