Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La durata del permesso e' di quattro anni".
Testo vigente dal 3 agosto 1967
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La durata del permesso e' di quattro anni".
Testo vigente dal 3 agosto 1967
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art60 · fonte del testo