Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 14, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando in ogni caso la osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli. Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le societa' aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le societa' di cui all'articolo 34. La base d'asta e' determinata dal Ministro per l'industria e per il commercio in relazione alla ampiezza dell'area e alle possibilita' di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai cinque milioni. Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 39 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art29 · fonte del testo