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Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 14, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando in ogni caso la osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli. Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le societa' aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le societa' di cui all'articolo 34. La base d'asta e' determinata dal Ministro per l'industria e per il commercio in relazione alla ampiezza dell'area e alle possibilita' di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai cinque milioni. Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 39 della presente legge.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
