Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione puo' essere stabilito, ove il richiedente ne abbia, fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art36 · fonte del testo