Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione puo' essere stabilito, ove il richiedente ne abbia, fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
