Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art37 · fonte del testo