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Le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie 71/127/CEE relative ai retrovisori, nonche' quelle contenute nella direttiva 70/221/CEE relativamente alla parte II, concernente dispositivi di protezione posteriore, si applicano entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai veicoli indicati all'articolo 1 circolanti con targa nazionale. Chiunque circoli con uno dei veicoli soggetti agli obblighi del precedente comma e non rispondenti agli obblighi stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000. Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1974 al 18 gennaio 1976
