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((Dal 1 gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli autoveicoli e, se muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con piu' di due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di un dispositivo retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Dal 1 gennaio 1977, i veicoli di nuova costruzione di tipo gia' omologato o comunque gia' approvato, che rientrano nelle categorie e nei casi previsti dai decreti del Ministro per i trasporti di attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie 71/127 CEE e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono essere muniti di retrovisori e di dispositivi di protezione posteriore in conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti medesimi. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione, nei casi richiamati al precedente secondo comma, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli con targa nazionale comunque in circolazione al 1 gennaio 1977)). Chiunque circoli con uno dei veicoli soggetti agli obblighi del precedente comma e non rispondenti agli obblighi stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000. Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1976 al 1 gennaio 1993
