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Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione gia' conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennita' una volta tanto gia' riscossa o le rate di pensione riscosse riferibilmente al periodo decorrente della data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennita' una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento il quiescenza diretto, indiretto o di riversibilita', con ritenute non superiori al quinto della pensione. Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente art. 9, la, domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa.

Testo in vigore dal 30 luglio 1954 al 5 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art10 · fonte del testo