La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti. Qualora uno stesso servizio sia utile in base a piu' di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento piu' favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di piu' servizi utili simultaneamente resi.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art2 · fonte del testo