Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 838/1988

    Questione inammissibile
    21 luglio 1988

    Sono rimesse alla discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità e dei tempi del ricongiungimento ai fini pensionistici, di periodi di servizio prestati presso amministrazioni ed enti diversi, nonché la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, risultando alcuni di detti periodi privi di copertura previdenziale. Parificazione graduale che è tanto più ragionevole quanto più gli interventi perequativi comportano aggravi di bilancio dello Stato. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 30 dicembre 1937 n. 2411, convertito in L. 17 maggio 1938 n. 886, dell'art. 1, secondo comma, L. 27 giugno 1961 n. 550, dell'art. 1 L. 22 giugno 1954 n. 523, dell'art. 113 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 67, lett. f), R.D. 3 marzo 1938 n. 680, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra dipendenti dello Stato, a seconda che cessino dall'impiego come civili o come militari e all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita e proporzionata alla qualità e quantità di lavoro.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali · Art. 113 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;523~art1 · fonte del testo