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Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge e' liquidato dall'Amministrazione statale competente. Nei casi in cui il trattamento di quiescenza debba essere stabilito con le norme previste dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza, la Direzione generale degli Istituti ne determina contabilmente l'ammontare e trasmette gli atti alla competente Amministrazione statale per l'emissione del provvedimento. Le pensioni di riversibilita' sono liquidate direttamente dall'Amministrazione statale, dall'istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso.
Testo in vigore dal 30 luglio 1954 al 28 dicembre 1962
