Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro nella giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robici (Svizzera) e' assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro. La predetta somma, con gli eventuali aumenti, e' corrisposta al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli minori o inabili, la somma predetta verra' corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti viventi, ai fratelli o alle sorelle minori o inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto. L'assegnazione e' fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro. L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' effettuata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorita' consolare competente per territorio.

Testo vigente dal 24 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-08;426~art1 · fonte del testo