Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali. Un regolamento fissera' la misura delle quote e le modalita' per la gestione amministrativa.

Testo vigente dal 5 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art6 · fonte del testo