Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1968 al 9 novembre 1979. Leggi il testo vigente →

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1 gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare e' concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualita' dell'assegno vitalizio e' corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno e' concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 9 novembre 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;263~art5 · fonte su Normattiva