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Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto. Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 5 puo' essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;263~art6 · fonte su Normattiva