[1]Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.

[2]A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni decidera' il prefetto e contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI

[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 20 febbraio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;162~art3 · fonte del testo