[1]Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.
[2]A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni decidera' il prefetto e contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI
[7]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo vigente dal 20 febbraio 1934
