[1]Gli organici del personale dei Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.

[2]A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso i comuni di Isernia e di Venafro. In caso di contestazioni decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI

[7]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo vigente dal 9 febbraio 1937

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urn:nir:stato:legge:1937-01-11;55~art3 · fonte del testo