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Nei comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge, qualora sia necessario ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici predisposti per la ricostruzione delle zone danneggiate, potra' essere prevista la modificazione della situazione delle unita' immobiliari originarie. In tale caso, qualora i proprietari interessati non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dall'invito ad essi rivolto dal sindaco, potra' farsi luogo all'espropriazione. Ai proprietari che risultino tali alla data del sisma spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unita' immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che, alla data del sisma, abitavano l'immobile. Ai contratti di acquisto stipulati in esecuzione del precedente comma si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Le controversie in dipendenza dell'applicazione del presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale. Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, il giudice amministrativo puo' disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonche' le modalita' e i termini del deposito. Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino e non oltre il 31 dicembre 1982, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale.
Testo in vigore dal 22 agosto 1977 al 30 novembre 1982
