Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. 51 parole tolte, 19 parole aggiunte.
tolto: Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che le maggiori prestazioni cumulate in piu' settimane siano compensate accordando in una delle successive settimane un corrispondente recupero, in prolungamento del riposo settimanale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art2 · fonte del testo